PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di contribuire al superamento del disagio abitativo il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, istituisce un Fondo nazionale per sostenere la promozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di Agenzie territoriali per l'abitare sociale, di seguito denominate «Agenzie».
      2. Le Agenzie sono organismi di diritto privato, senza fine di lucro, promossi da enti pubblici e privati.
      3. Compito delle Agenzie è quello di svolgere azioni di orientamento e accompagnamento alla soluzione dell'emergenza abitativa a favore delle fasce sociali più deboli, presenti in ambiti territoriali definiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in raccordo con gli enti locali, attraverso:

          a) l'attività di intermediazione del mercato immobiliare;

          b) l'incremento dell'offerta di sistemazione abitative, in locazione o in godimento a canoni moderati non superiori a quelli previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della sua gestione;

          c) l'erogazione di servizi di assistenza, formazione e affiancamento all'utenza;

          d) il recupero edilizio di immobili residenziali, di cui le Agenzie o loro fondazioni abbiano la proprietà o la disponibilità legale per almeno quindici anni;

          e) il risanamento igienico-sanitario e degli impianti finalizzato a rendere abitabili immobili residenziali, di cui le Agenzie o loro fondazioni abbiano la proprietà o la disponibilità legale per almeno dieci anni;

 

Pag. 8

          f) l'acquisto e la costruzione di immobili residenziali immediatamente abitabili.

      4. Spetta alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, definire le fasce sociali destinatarie dell'intervento.

Art. 2.

      1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha durata triennale ed è finalizzato a cofinanziare in via sperimentale la promozione e i programmi delle Agenzie autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della presente legge.
      2. La concessione di contributi è prevista:

          a) in misura forfetaria, per la costituzione e l'avviamento delle Agenzie;

          b) nella misura massima del 50 per cento per l'attività di indirizzo e orientamento e dei servizi aggiuntivi di assistenza, formazione e affiancamento all'utenza;

          c) nella misura massima del 50 per cento del costo parametrico dell'intervento, stabilito localmente, per l'incremento dell'offerta abitativa da concedere in godimento o in locazione a canoni moderati, come previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1.

      3. La misura del finanziamento può essere aumentata fino al 70 per cento in presenza di particolari necessità di qualificazione dell'offerta di servizi di assistenza e affiancamento all'utenza.
      4. Gli alloggi o posti letto, realizzati con finanziamenti e contributi pubblici nonché con il credito di imposta previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3, devono essere destinati soltanto alla locazione o al godimento per almeno quindici anni per quelli di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 1 e per almeno dieci anni per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma.

 

Pag. 9


      5. Le modalità di concessione dei finanziamenti sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Il decreto di cui al comma 5 deve disciplinare inoltre:

          a) le modalità del concorso finanziario delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) la partecipazione di enti pubblici e privati;

          c) il conferimento di immobili o aree da parte di comuni nonché di altri soggetti pubblici e privati;

          d) i criteri per la promozione di tipologie innovative di offerta;

          e) la natura giuridica dei soggetti costituenti l'Agenzia, che in ogni caso non devono essere esclusivamente di natura pubblica;

          f) gli opportuni raccordi con gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o enti comunque denominati, gli enti locali nonché i loro enti strumentali operanti nel settore.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la natura, i compiti, il regime di pubblicità e il trattamento fiscale delle Agenzie.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la definizione, nel rispetto del quadro normativo concernente le associazioni, le fondazioni e le società, delle seguenti caratteristiche:

              1) estensione della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,

 

Pag. 10

n. 460, e successive modificazioni, in tema di non distribuibilità, anche in modo indiretto, di fondi, riserve o capitale, nonché di reinvestimento di utili o avanzi di gestione, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'Agenzia;

              2) impossibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

              3) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'attività ad altra Agenzia, territorialmente prossima, ovvero al comune ove insiste il patrimonio;

          b) la costituzione degli albi regionali delle Agenzie, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i relativi requisiti per l'iscrizione;

          c) l'estensione alle Agenzie delle agevolazioni previste dalla normativa vigente a sostegno del mercato delle locazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9;

          d) la previsione, ai fini del regime fiscale, della strumentalità degli immobili di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 3 dell'articolo 1;

          e) la fissazione della misura di un credito di imposta in relazione all'ammontare dei contributi concessi da parte di soggetti privati alle Agenzie, per la realizzazione e il recupero di immobili residenziali destinati alla locazione.

Art. 4.

      1. Ai fini della costituzione del Fondo di cui all'articolo 1 è autorizzato lo stanziamento di 210.000.000 di euro, per la copertura dei quali si provvede con legge finanziaria nella misura di 70.000.000 di euro annui a partire dall'anno 2008.

 

Pag. 11

Art. 5.

      1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) provvede, al termine del triennio sperimentale del Fondo di cui all'articolo 1, a redigere e presentare al Parlamento, entro dodici mesi da tale scadenza, una relazione sulle iniziative e sui risultati delle Agenzie, avviate e sostenute ai sensi della presente legge. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a carico del citato Fondo.